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La successione nel contratto per mortis causa
L'art. 6 della l. n. 392/1978 - non abrogato dall'attuale normativa del 1998 - indica vari soggetti quali aventi diritto a succedere nel rapporto locatizio, sia in caso di decesso del conduttore, sia in altri casi connessi ai rapporti familiari o a questi assimilabili (in relazione al divorzio, alla convivenza c.d. more uxorio, alla separazione). In particolare, in base all'art. 6, comma 1, della l. n. 392/1978, nell'ipotesi di morte del conduttore devono succedergli nel contratto il coniuge, gli eredi e i parenti e affini con lui abitualmente conviventi. Pertanto, il comma 1 dell'articolo in commento regola il subentro nella locazione in ragione della morte del conduttore e non c'è spazio per estendere la norma a casi diversi rispetto a quelli indicati: tanto più se si ricostruisce la trasmissione della posizione contrattuale in termini dì vocazione anomala, dunque come forma speciale di successione mortis causa che si attua attraverso un legato ex lege della posizione stessa.
La pluralità dei conduttori
La pluralità dei conduttori non è da impedimento nella vicenda successoria nell'ipotesi in cui ne venga a mancare uno soltanto: in particolare, quando muore il conduttore gli succedono nel contratto, in base all'art. 6 della l. n. 392/1978, gli eredi e i parenti e affini con lui abitualmente conviventi, sia nel caso in cui il defunto fosse l'unico titolare del contratto sia nel caso in cui lo stesso fosse contitolare con altri del rapporto stesso (Cass. 6910/1995). A tal proposito la Suprema Corte ha osservato che i congiunti conviventi con il defunto contitolare del rapporto di locazione sono tutelati nell'aspettativa di non dover abbandonare l'alloggio dopo la morte del loro dante causa, poiché possono far valere questa pretesa sia nei confronti del locatore sia, e soprattutto, nei confronti degli altri contitolari del superstite rapporto di locazione: in questa prospettiva, la tesi che nega il subentro risulterebbe incompatibile con il fine della norma e renderebbe il successore semplice "ospite" dell'altro conduttore, che, dunque, potrebbe, in ogni momento allontanarlo dall'abitazione.